ECOBONUS 50% PER LE SCHERMATURE SOLARI
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Aliquota di detrazione: 50% delle spese totali sostenute nel periodo 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021
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Limite massimo di detrazione ammissibile: 60.000 euro per unità immobiliare.
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Importo massimo agevolabile di costo per prodotto: 230 euro / mq al netto di Iva e prestazioni professionali, opere complementari relative alla installazione, posa e alla messa in opera.
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Detrazione diretta del credito di imposta in 10 anni nella dichiarazione dei redditi 730.
SOGGETTI BENEFICIARI:
Sono ammessi all’agevolazione Ecobonus i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito e quindi:
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persone fisiche, compresi esercenti arti o professioni
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enti e altri soggetti (associazione tra professionisti o artisti, società semplici);
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altri soggetti titolari di reddito d’impresa: imprenditori individuali, società di persone (snc, sas) società di capitali (srl, spa, sapa, soc.coop, etc) e enti commerciali;
che sostengono le spese su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti, o su unità immobiliari esistenti (anche rurali) posseduti o detenuti ovvero:
— posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie, etc.);
— detenuti in forza di contratti ad effetti obbligatori: locazione, comodato, etc. Per edificio esistente deve intendersi l’edificio accatastato o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi.
ACCESSO ALLA DETRAZIONE
Affinché possano beneficiare dell’agevolazione, le schermature solari devono essere:
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applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall’utente;
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a protezione di una superficie vetrata;
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installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata;
- mobili;
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schermature “tecniche”
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sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST.
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Inoltre, nel rispetto dell’Allegato M del DLgs. N. 311/2006 le schermature solare devono essere marcate CE secondo EN 13561.
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Le schermature solari devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale (gtot) accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35.
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Devono essere rispettate, inoltre, le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
SPESE AMMESSE
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Nel limite di spese agevolabile devono essere considerate spese ammissibili:
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Fornitura e la posa in opera di schermature solari
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Eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti
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Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.)
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Opere provvisionali e accessorie.
DOCUMENTAZIONE TECNICA DA TRASMETTERE
“Scheda descrittiva dell’intervento”, entro i 90 giorni dalla data fine dei lavori o di collaudo
delle opere nel caso di utilizzo diretto o entro la data di fine lavori nel caso di sconto in fattura o
cessione del credito, ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati
Enea
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE
Di tipo “Tecnico”:
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certificazione del fornitore/produttore/assemblatore che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra;
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stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario;
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schede tecniche dei componenti e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).
Di tipo “Amministrativo”:
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delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
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fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi
su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
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ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi
della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
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stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.
Per maggiori informazioni:
Enea - detrazioni fiscali
Agenzia delle entrate - Cosa riqualificare