Alcuni chiarimenti sulle opere in edilizia libera

Molto spesso, nel caso di interventi edili ci si chiede: è necessario ottenere un titolo abilitativo? Serve procedere a una comunicazione semplice al comune o accompagnata da un’apposita relazione a firma di un tecnico abilitato?
Sulla base del testo unico sull’edilizia DPR 380/2001 che definisce le categorie di intervento realizzabili liberamente, la Conferenza unificata Stato-Regioni ha siglato l’accordo sul glossario unico con l’esatta definizione degli interventi che non richiedono titolo abilitativo ovvero il DM 2 del 03/2018.
Ricordiamo che un intervento in edilizia libera è un intervento che non prevede la necessità di alcun titolo abilitativo e non richiede, quindi, permesso di costruire, SCIA o CILA.
Il DM 2 del 03/18 ha elencato quali sono gli interventi inclusi in edilizia libera ma rimanda comunque ai regolamenti edilizi di ciascun comune che definiscono i parametri con i quali realizzare opere nel territorio d’appartenenza.
Tra gli interventi in edilizia libera rientrano:
gli elementi di arredo delle aree di pertinenza come:
  • Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di: gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo
  • Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di: pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo
  • Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di: ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo
  • Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di: tenda, tenda a pergola, pergotenda, copertura leggera di arredo
  • Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di: elemento divisorio verticale non in muratura, anche di tipo ornamentale e similare
Le opere “liberalizzate” vanno realizzate comunque nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative sull’attività edilizia applicabili: norme antisismiche, norme di sicurezza, norme antincendio, norme igienico-sanitarie, norme sull’efficienza energetica, norme di tutela dal rischio idrogeologico, disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio.
Espressamente prevista anche la realizzazione di gazebo e pergolati, purché di limitate dimensioni e non stabilmente infissi nel suolo e di tende e pergotende.
Consigliamo pertanto di consultare il regolamento edilizio on line nel sito del vostro comune sul quale si trovano le indicazioni riguardanti i limiti, in termini di superficie ed altezza, per la realizzazione della struttura in regime di edilizia libera. Per maggiori dettagli rivolgersi all’ufficio tecnico – edilizia privata del proprio comune.
Qui trovate un elenco dei comuni nelle varie province e relativi siti internet.

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